Amministrazione Condominio Roma Anna Maria d'Agnone

Anna Maria d'Agnone

Fare un barbecue in condominio non è vietato ma bisogna usare alcune accortezze, ad esempio rispettare la tollerabilità delle emissioni di fumo.

La normativa che regola la tutela dei diritti e dei doveri di un possessore di barbecue nei confronti del vicinato è racchiusa nell’articolo 844, comma 1 del Codice Civile, secondo la quale è consentita l’emissione di fumi (di qualsiasi provenienza), purché questi non superino il limite di tollerabilità.

I fumi del barbecue possono creare disturbo alle abitazioni private e alla qualità della vita e, proprio per questo motivo, è indispensabile che venga realizzato con componenti tali da garantire la sicurezza e lo smaltimento dei fumi in maniera responsabile.

L’attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia. Infatti, il giudice può, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni in causa. Quindi non è necessario che l’emissione stessa provochi un effettivo danno, essendo sufficiente l’attitudine del gas, del vapore o del fumo, emesso ad offendere, imbrattare, molestare le persone. In conclusione, non è necessario aver provocato direttamente un danno in quanto basta l’attitudine stessa dei gas ad essere molesti.

Anche per ciò che riguarda la collocazione del barbecue in condominio, non esiste una regolamentazione generale valida per tutti, purché si rispetti sempre il limite di tollerabilità stabilito dalla normativa relativa alle emissioni di fumo.

Nonostante i divieti imposti dalle previsioni legislative, tuttavia, esistono anche delle deroghe previste dai regolamenti condominiali. I condomini, con il regolamento di condominio, possono disciplinare i loro rapporti reciproci, in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile.

È importante che l’amministratore di condominio intervenga per assicurare il miglior godimento delle parti comuni a ciascun condomino, sottoponendo eventualmente la questione all’assemblea per prendere le opportune decisioni.

Spesso le emissioni di fumo, ad esempio provenienti dal barbecue in condominio, vengono disciplinate non solo dal regolamento condominiale, ma anche da quello della Polizia Urbana Comunale: ad esempio, alcuni regolamenti prevedono il divieto di accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non si è forniti di apposita canna fumaria.

Alla luce di quanto esposto, prima di intraprendere la strada giudiziale, è innanzitutto opportuno far presente al vicino che i fumi del suo barbecue recano disturbo agli altri condòmini.

Se non dovesse bastare, si potrà interpellare l’amministratore e chiedergli di predisporre una nota generica da inviare a tutti gli inquilini dell’edificio, nella quale li si richiama ad osservare regole comportamentali per il buon vivere civile.



Condominio Minimo
Autore: Anna Maria D'agnone 3 giugno 2022
Il condominio minimo è quello stabile che è costituito solo da almeno due proprietari diversi. Secondo la nuova normativa non è possibile nemmeno definire esso un condominio perchè al di sotto delle 8 unità non viene considerato tale. Un “condominio minimo” però può naturalmente anche avere l’esigenza di dover indire un’assemblea. L’aspetto più complesso a riguardo rientra nella formazione della maggioranza. Alla base c’è il diritto al rimborso spese per la salvaguardia e la conservazione dei beni comuni. Qualora non si possa deliberare una decisione in quanto non è stata raggiunta la maggioranza e quindi l’unanimità (in questo caso) allora si può fare ricorso all’attività giudiziaria. L’autorità giudiziaria, in questo caso, può anche nominare un amministratore di condominio momentaneo, se anche di fronte ad essa non viene deliberato nulla. 
Autore: Anna Maria d'Agnone 22 febbraio 2021
L’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha costretto a rivedere tutte le nostre abitudini. Le attività lavorative e quelle sociali si sono dovute adeguare a una nuova realtà, adottando sistemi e precauzioni che consentano di poter andare avanti garantendo l’incolumità delle persone che vi prendono parte. Anche il condominio non è andato esente da queste novità: per evitare pericolosi assembramenti, la legge ha introdotto la possibilità di riunirsi avvalendosi dei moderni mezzi telematici. Insomma: l’assemblea ora potrà essere un luogo virtuale dove potersi incontrare in tutta sicurezza. Si tratta di una modalità di riunione introdotta recentemente dalla legge a seguito dell’epidemia da Coronavirus. Attraverso la teleassemblea, i condòmini possono riunirsi senza che si incontrino fisicamente in un luogo determinato. Per il funzionamento dell’assemblea online occorre ovviamente essere muniti di adeguati mezzi tecnologici: un computer, una webcam oppure anche un semplice smartphone. L’importante è che la partecipazione sia garantita. L'Amministratore sarà tenuto a richiedere preventivamente ai Condomini l'assenso all'assemblea da remoto, ottenuta la maggioranza dei consensi potrà procedere con la convocazione.